Nel dicembre 2002 un utente attivava un servizio ADSL "Alice Time" con cessazione di una pregressa linea ISDN. Qualche mese più tardi il servizio veniva disattivato senza alcuna fondata giustificazione. Nonostante le numerose richieste di intervento da parte dell'utente, la mancata somministrazione del servizio si protraeva, perdendosi le segnalazioni nei meandri dei call center. L'impavido utente, snervato, procedeva contro Telecom lamentando sia danni economici che il suddetto danno esistenziale.
Su quest'ultimo, il Giudice chiamato a decidere stabiliva la violazione di alcune norme da parte di Telecom. Anzitutto rilevava come prima violazione quella relativa ai diritti del consumatore che sottoscrive un servizio a distanza: la normativa vigente all'epoca della lamentata violazione era il decreto legislativo n. 185/1999, ereditato da una direttiva europea, e recante le disposizioni in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza. Normativa nei contenuti comunque valida anche oggi, essendo stata traghettata nel vigente Codice del Consumatore. Secondo il Giudice, Telecom ha violato dei principi posti a tutela del consumatore finale (soggetto che fa un uso del servizio per scopi personali e non professionali): è vietato difatti fornire beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento; parimenti il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta ed in ogni caso, la mancata risposta non significa consenso. Nei fatti accaduti tra l'utente e Telecom, quest'ultima non provvedeva a raccogliere la disdetta presentata dall'utente a suo tempo, incorrendo nella violazione dell'art. 12, avendo Telecom assunta una condotta di ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Secondariamente, il gestore telefonico poneva in essere violazioni di circolari diffuse dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, proprio dirette alla tutela della posizione minoritaria del consumatore, ed impositive dell'obbligo di trasparenza nella comunicazione delle condizioni contrattuali.
L'utente durante la fase processuale istruttoria aveva provato lo stress provocatogli durante il periodo di mancata somministrazione, pur non potendo fornire elementi oggettivi sulla quantificazione del danno subito. Il Giudice riconoscendo il danno esistenziale, pur non quantificabile nell'esatto ammontare, ha applicato il principio di cui all'art. 1226 del codice civile, secondo cui qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Telecom si è trovata così a dover risarcire 500 euro all'utente ed a sostenere i costi del giudizio.
Che la sentenza apra le porte ad una azione allargata da parte dei consumatori?
Fonte: PuntoInformatico