MILANO - Non lo facevano per amore della musica e per risparmiare qualche euro, ma a fini di lucro. Con questa aggravante, quattro persone residenti nella provincia di Milano sono state denunciate dalla Guardia di Finanza per aver scaricato dalla rete opere protette da copyright, soprattutto brani musicali, in grandi quantità.
Ora i quattro, tutti italiani e di età compresa tra i 30 e i 45 anni, oltre alla denuncia penale alla procura della Repubblica di Lodi, rischiano di dover pagare multe da 12 milioni e mezzo a 125 milioni di euro circa. "Nei loro computer - spiega una nota delle Fiamme Gialle di Melegnano - sono stati infatti complessivamente trovate 121.566 opere, per lo più file musicali Mp3, tra i quali le discografie complete di noti artisti quali Vasco Rossi, Madonna, U2, Zucchero, Elisa e altri, numerosi film di recente produzione, applicazioni per pc e videogames".
La distinzione sulle motivazioni del download eseguito dalle persone denunciate è fondamentale ai fini del procedimento giudiziario in quanto nella scorsa primavera il parlamento europeo di Strasburgo ha approvato una normativa che inasprisce le pene per i "pirati" professionali, ma introduce una notevole tolleranza verso chi lo fa senza fini di lucro e su scala ridotta.
Più severa la normativa italiana sul diritto d'autore (Legge 633/1941 e modificazioni) che prevede sanzioni sia per chi scarica che per chi condivide anche senza scopo di lucro.
Chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa di 154 euro in base all'art 174 ter.
Chi condivide (in termini giuridici si chiama "abusiva immissione") senza alcun specifico fine commette un reato punibile con la multa fino a 2.065 euro e le sanzioni amministrative accessorie (un minimo di 103 euro per ogni file condiviso abusivamente).
La condivisione per fini di lucro comporta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, con una multa fino a 15.493 euro e le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 174 bis lda (un minimo di 103 euro per ogni file condiviso abusivamente).
, quella prevista dall'art. 174-ter l. 633/41. Per colui che invece mette in condivisione opere protette, occorre distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto. Nel primo caso si ricade nelle ipotesi dell'art. 171-ter comma 2, lett. a-bis) l.633/41, con sanzioni molti pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis)